STATUTO

 

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs.117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominata “METIS AFRICA O.D.V.”, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in via Santa Felicita n. 9 nel comune di Verona (Vr).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L’organizzazione di volontariato “METIS AFRICA O.D.V. è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in: D.Lgs.117/2017 art.5 lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
  • Assistenza a soggetti bisognosi e in situazioni di grave disagio sociale con consultazioni, aiuto e percorsi di sostegno;
  • Educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale nei confronti di soggetti svantaggiati e delle famiglie disagiate;
  • Cura del disagio sociale causato dal trauma migratorio attraverso laboratori per i minori migranti svolti in sede a Verona sostenuti da soci volontari psicologi, pedagogisti, educatori e insegnanti;
  • Interventi di laboratorio condotti dai soci volontari nelle scuole del territorio veronese e presso la nostra sede per prevenire e curare i comportanti socialmente disturbati degli adolescenti italiani e sostegno alle loro famiglie;
  • Collaborazione volontaria con scuole e insegnanti di Verona e provincia per l’accoglienza e la cura psicologica dei minori migranti e italiani in gravi difficoltà di inserimento;
  • Collaborazione con colloqui di sostegno, progetti di reinserimento sociale e dispostivi di cura con il Settore di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell’Età evolutiva della Asl 9 Scaligera di Verona;
  • Corsi di lingua italiana e cura dei disturbi dell’apprendimento per minori e famiglie immigrate nel territorio di Verona;
  • Attività e progetti di scambio, educazione alla multiculturalità e formazione degli insegnanti presso Istituti scolastici della provincia di Verona;
  • Attività per promuovere e favorire interculturalità sul territorio, aprire scambi e relazioni tra culture diverse, per prevenire le emergenze dovute alla marginalizzazione e alle paure;
  • Formazioni e collaborazioni con Enti pubblici e Agenzie private nel campo dell’etnoclinica, per promuovere uno sguardo più ampio sulle altre civiltà e per favorire e compiere prese in carico dei disagi dei migranti più efficaci e risolutive;
  • Consultazioni etnocliniche richieste dai Servizi, dalle Scuole, dalle strutture di accoglienza e da altre Agenzie per minori e adulti migranti;
  • Nell’ambito delle finalità suddette, l’associazione realizza progetti per l’educazione e la salute in un’area rurale dell’altopiano Dogon, Bandiagara, Mali. In collaborazione dapprima con ORISS (Organizzazione Interdisciplinare di Sviluppo e Salute) poi con le associazioni maliane AFPA-B e AVAH-B, vuole promuovere e finanziare, tra cui: la costruzione, l’equipaggiamento e il sostegno di scuole elementari e mense scolastiche, dell’ospedale rurale di Sangha con costruzioni di nuovi reparti di maternità e pediatria, nonché con il rifornimento di materiali medicali e macchinari richiesti; l’aiuto alle donne in difficoltà di parto e ai minori orfani di madre; costruzione di pozzi e piccoli barrage. L’associazione inoltre vuole favorire scambi con la popolazione, tra scuole italiane e maliane, e garantire assistenza e mediazione culturale agli abitanti di quella zona residenti in Europa.
  • L’Associazione curerà all’uopo la diffusione di informazioni, notizie, materiali, lettere e comunicati atti a far conoscere la situazione di particolare indigenza degli assistiti cui il progetto si rivolge, promuoverà la raccolta di fondi e/o beni agli stessi destinati e documentazione dell’effettivo utilizzo di tali beneficenze.
  • L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art.6 e del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’Art.7 del D.Lgs. 117/2017

ART. 6
(Ammissione)

Sono soci dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. L’aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7
(Diritti e dovere degli associati)

Ai sensi dell’art.15.3 D.Lgs. 1172017 i Soci dell’organizzazione hanno diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.31;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
  • Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

E il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed eslusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
  • la quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8
(Qualità di volontario)

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Organo di controllo (al superamento dei limiti previsti dall’art.30 CTS)
  • Revisore legale dei conti (al superamento dei limiti previsti dall’art. 31 CTS)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L’assemblea )

L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
I voti sono palesi, tranne quello riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea:

  • Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • Approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato dell’organo di controllo;
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi Art.28 Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • Delibera sull’esclusione degli associati;
  • Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Convocazione)

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.

ART. 16
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l’organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e della quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di sette (7) membri eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre (3) e sono rileggibili per tre (3) mandati. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

  • Amministra l’organizzazione;
  • Attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione del Runts;
  • Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 18
(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall’art.30 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile esterno all’organizzazione iscritto al relativo registro. L’organo di controllo:

  • Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può richiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art.31 del D.Lgs.117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • Quote associative;
  • Contributi pubblici e privati;
  • Donazioni e lasciti testamentari;
  • Rendite patrimoniali;
  • Attività di raccolta fondi;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
  • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 21
(I beni)

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’Art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’organizzazione è annuale e decorre dal primo di gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art.14 del D.Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’Art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’Art. 33 del D.Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
L’organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti dell’art. 33 D.Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’Art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29
(Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’Art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Libri Sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
  3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
  4. Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico..

ART. 33
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art.104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di O.D.V. di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.